Respinto anche il ricorso della Santostefanese per la posizione di Christian Ventre

Oggi la decisione del giudice sportivo territoriale: omologato il 2-1 sul campo

TORINO

(Una fase della partita Asd Città di Casale - Santostefanese 2-1 - Photo Credit Anri Prifti)

La Santostefanese aveva presentato ricorso riguardo il risultato della partita con l'Asd Città di Casale dello scorso 2 marzo per gli stessi motivi per cui, sette giorni prima, lo aveva presentato la Fc Alessandria cioè la posizione del difensore nerostellato Christian Ventre, sul cui tesseramento c'era una presunzione di irregolarità.

Ma il ricorso è stato respinto oggi dal giudice sportivo per gli stessi motivi per cui era stato respinto quello del club grigio, in quanto secondo il parere interpretativo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e della LND “in base al quale il tesseramento per la Società ASD CITTA' DI CASALE deve ritenersi il terzo tesseramento effettivo avvenuto nel corso della corrente stagione sportiva, con conseguente posizione regolare del calciatore ai sensi dell'art. 95, comma 2 NOIF”.

Riportiamo intergralmente quanto pubblicato nel comunicato 88, emesso di data odierna dal Comitato Regionale Piemonte Val d'Aosta:

“Il Giudice Sportivo Territoriale,

- ricevuto il ricorso presentato dalla Società A.C. SANTOSTEFANESE avverso la regolarità della partita disputata in data 2/03/2025 contro la Società ASD CITTA' DI CASALE, valida per il Campionato di Promozione, Girone D, s.s. 2024/2025, con il quale la Società ricorrente lamenta lo schieramento in campo, da parte della Società avversaria, del giocatore Christian Ventre, asserendo che quest'ultimo sarebbe stato in posizione irregolare in quanto tesserato in data 23/01/2025 dalla ASD CITTA' DI CASALE come quarta Società e dunque in violazione dell'art. 95, comma 2, NOIF;

- rilevato che il procedimento è stato introdotto regolarmente, in quanto il ricorso è stato depositato presso gli Uffici del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo PEC in data 5/03/2025 ed in pari data trasmesso a mezzo PEC alla Società avversaria, ed è stato preceduto dal prescritto preannuncio depositato e trasmesso sempre a mezzo PEC in data 3/03/2025;

-  effettuati i dovuti approfondimenti con l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, è emerso che in relazione alla posizione del calciatore Christian Ventre è stato reso - in data 29-30/01/2025 e quindi prima della sua convocazione e del suo schieramento in campo nella partita oggetto di reclamo - parere interpretativo del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta e della LND in base al quale il tesseramento per la Società ASD CITTA' DI CASALE deve ritenersi il terzo tesseramento effettivo avvenuto nel corso della corrente stagione sportiva, con conseguente posizione regolare del calciatore ai sensi dell'art. 95, comma 2 NOIF;

- ritenuto pertanto che il giocatore Sig. Christian Ventre avesse pieno titolo per prendere parte alla gara in oggetto

DELIBERA

- di respingere il ricorso della Società A.C. SANTOSTEFANESE, per le ragioni espresse in parte motiva, omologando il risultato raggiunto in campo: ASD CITTA' DI CASALE - A.C. SANTOSTEFANESE 2 - 1; - di addebitare sul conto della Società A.C. SANTOSTEFANESE l'importo del contributo per il ricorso, che non risulta essere stato versato". 

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